17 dicembre 2014
È recentemente arrivata, nel corso di un Question Time alla Camera, la risposta ad una mia interrogazione nella quale chiedevo al Ministro dell’Economia e delle finanze d intervenire sulla questione del pagamento della tassa di Registro dovuta nel caso di fusione tra Enti non societari, nello caso specifico relativamente ad associazioni O.N.L.U.S. e del Terzo Settore.
L’interpretazione resa a proposito dall’Agenzia delle entrate richiama l’art. 1, comma 737 della Legge di Stabilità 2014 nel quale si prevede che “Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.”
A parere dell’Agenzia, quindi, la medesima agevolazione è applicabile anche alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni, sempre che tali fusioni siano realizzate tra enti appartenenti – per legge, regolamento o statuto – alla stessa struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa o, come in questo caso, assistenziale e culturale.

