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Ecobonus: un aiuto a chi non riesce a sfruttare le detrazioni in atto

10 ottobre 2019

L’efficienza energetica si conferma come una delle leve più efficaci per ridurre i consumi e le spese per le famiglie italiane tanto che, negli ultimi dieci anni, gli incentivi volti alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica sono diventati la norma.
Nel nostro Paese, le famiglie che vivono in case di proprietà rappresentano la stragrande maggioranza – quasi otto su dieci – e la possibilità di eseguire opere di manutenzione e di ammodernamento è quindi prioritaria. È importante perciò puntare a un programma di interventi periodici che trova nelle detrazioni fiscali in edilizia – prima di tutte l’Ecobonus e il Sismabonus – dei validi strumenti che possono, allo stesso tempo, rappresentare un volano dell’economia e della ripresa della filiera delle costruzioni edili.
Gli ultimi interventi normativi sulla disciplina di incentivazione dei lavori edili sono stati inseriti nel cosiddetto Decreto Crescita e hanno previsto la possibilità, per chi effettua interventi di efficienza energetica, di ricevere, invece delle detrazioni, uno sconto sul costo della prestazione da parte di chi effettua l’intervento. Allo stato attuale tali detrazioni, tuttavia, possono essere sfruttate appieno solo da chi paghi imposte per un importo superiore allo sgravio. Non è inoltre prevista la possibilità di traslare su altri periodi di imposta gli importi che, eventualmente, non si riescono a recuperare negli anni in cui si risulta essere incapienti per cause indipendenti dalla volontà del contribuente, quali, ad esempio, la perdita del posto di lavoro per licenziamento o per problemi di salute.
In ragione di ciò, per dare una aiuto concreto alle famiglie che dovessero trovarsi in tale situazione, nei giorni scorsi ho presentato una risoluzione in Commissione Finanze con la quale si impegna il Governo a prevedere, nei casi di variazione della situazione reddituale superiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita per incapienza all’anno successivo o, in alternativa, a prevedere un allungamento temporale – oltre il termine fissato in 10 anni – utile a recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.